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Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università'
e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
(…omissis…)
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale
di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili
e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta
dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione
di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda
e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di
tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dellaattivita'
di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed
erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza
di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione
committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire
una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico
incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze
della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacita' della candidatura
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature
attraverso una pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle candidature
individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa
di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita'
formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di
inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale
dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita'
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente,
anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato
del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati,
attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento
nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato
abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie
per il lavoro», allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere
da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi
al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo
di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi
per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro
fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta
di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire
la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del
quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti
autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi
in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una
o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato
del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualita';
l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione
di attivita' formative e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro
la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la
gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva;
lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra
attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi
di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del
lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000,
di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la Conferenza
unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate
le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione
in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua
svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati
dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale
secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente,
purche' riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca
di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente
a una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche'
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con
strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti
i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita';
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3.
F i n a l i t a'
(…omissis…)
Capo I
Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un
apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita'
di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto
alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque
sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte
le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate
a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'articolo
20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta
giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti
giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio
delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due
anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica
del corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti,
la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende
accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche' alle
regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura
delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo
di fornire alla autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione
di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attivita'
svolta cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato,
i criteri e le modalita' di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro
profilo relativo alla organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al
comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle
sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere oggetto di
transazione commerciale.
Art. 5.
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali ovvero
cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della
Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche
la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro
Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di
adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche
esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite
le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti
di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche
non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti
contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia
pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale,
o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti
da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso,
previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi',
di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge
13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto
sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti
di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali,
nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione strategica
per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto
del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi
indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero
la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili
nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi
due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato
membro della Unione Europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione,
in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore
al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate
dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa'
che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita'
dalla legislazione di altro Stato membro della Unione Europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati
al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra
di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere da
a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1,
e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero
la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili
nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi
due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato
membro della Unione Europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione,
in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore
al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate
dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa'
che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita'
dalla legislazione di altro Stato membro della Unione Europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati
al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra
di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge
31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del personale, oltre
ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale,
anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale
come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6.
Regimi particolari di autorizzazione
(…omissis…)
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o
altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri
mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attivita'
di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione
o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici
o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta
di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento
ai soggetti in questione, o entita' ad essi collegate perche' facenti parte
dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto
potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti
qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare
ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per ricerca di personale, le agenzie
del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati
devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento
al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta
e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci
pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica,
e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete
di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e' conoscibile in
modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
(…omissis…)
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque
di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati
o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12.
Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito
(…omissis…)
Capo IV
Regime sanzionatorio
Art. 18.
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma
1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attivita' di intermediazione
e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500
a Euro 7.500. Se non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500
a Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino
a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna,
e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato
per l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori
di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica
la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata
di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino
a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi
1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore, la violazione
del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro
oggetto di somministrazione e' punito con la pena alternativa dell'arresto non
superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta
alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi
piu' gravi, l'autorita' competente procede alla sospensione della autorizzazione
di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto,
criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso
in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione
nei rapporti di lavoro.
Art. 19.
Sanzioni amministrative
(…omissis…)
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20.
Condizioni di liceita'
1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso da ogni
soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto,
di seguito denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi delle disposizioni
di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria
attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi
in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo
che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto
di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso a termine
o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa
la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet,
sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto
e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche'
servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione
del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della
funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni
o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivita' produttive,
con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali
richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa
per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali
o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche
se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La individuazione,
anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della
somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati da sindacati comparativamente piu' rappresentativi in conformita'
alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di somministrazione ovvero presso unita' produttive nelle quali
sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modifiche.
Art. 21.
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta
e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita' e la
salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento dei
contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore
gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in
favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore
i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore,
dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico
nonche' del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto
di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire
le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata
prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate
per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della
stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione e'
nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Art. 22.
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro
tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale
dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni
caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il
termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere prorogato,
con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata
prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato
a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della indennita'
mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore
al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa
di assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore alla misura prevista,
ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge
o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione
a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo
12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non e'
computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative
di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla
materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui
all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si
applicano in caso di somministrazione.
Art. 23.
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere
disciplinare e
regime della solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti
di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in
ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento
ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito
di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale
erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province
ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita'
e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi
sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti
alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato
alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al conseguimento di
una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la
salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attivita'
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita' alle disposizioni
recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale obbligo
sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto
con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore
di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici,
l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei confronti del medesimo prestatore,
tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti
ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati
dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque
a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve
darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia
al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti
al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento
del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al somministratore,
l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto
della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla ogni
clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore
di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui
al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto stabilito
dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art. 24.
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa,
ai lavoratori delle societa' o imprese di somministrazione e degli appaltatori
si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore,
per tutta la durata della somministrazione, i diritti di liberta' e di attivita'
sindacale nonche' a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle
imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che
operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione
secondo la normativa vigente e con le modalita' specifiche determinate dalla
contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero
alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali
di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima
della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni
di urgenza e necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce
le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori
di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi,
il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e' inquadrato nel settore terziario. Sulla indennita' di disponibilita'
di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo
ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva
di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio
delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione
al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attivita' svolta dall'impresa
utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori
temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato,
della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata
dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non
sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici
trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali
previsti dai relativi settori.
Art. 26.
Responsabilita' civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti
dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio
delle sue mansioni.
Art. 27.
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle
condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed
e), il lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo
414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore,
a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il
soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente
fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti
dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo
durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti
dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3
e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e'
limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non puo'
essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione
di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili
di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore
e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II
Appalto e distacco
Art. 29.
Appalto
(…omissis…)
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n.
25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente
alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il
presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
le parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso»
sono soppresse.
Art. 86.
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina
vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso,
mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi,
anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito
di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto,
stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente
piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto
collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza
una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore
ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla
legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente del medesimo settore di attivita', o in mancanza di contratto
collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore
analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore
non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra
in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in
un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o
in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente
previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale
delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di
lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia
fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno
2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno
1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di
cui al presente decreto.
6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione
del personale, ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi della
normativa previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita
con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro
trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della
disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto
legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione,
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore
del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale
predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto
attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina
in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della
pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 19
si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale certificato
puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione
con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori
oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia
di inizio attivita', il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente
alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).».
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per l'impiego
di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita
alle regioni a statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto
il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo
III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale.
Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali procede, sulla base delle informazioni raccolte ai
sensi dell'articolo 17, a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce
al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale al fine di verificare la possibilita' di affidare a uno
o piu' accordi interconfederali la gestione della messa a regime del presente
decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii
contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del
presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima
legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni
a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione,
da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi
posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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